Nel caso di comprevendita di beni culturali il Ministero, la Regione, le province ed i comuni interessati possono esercitare il diritto di prelazione acquistando i beni allo stesso prezzo stabilito nell'atto di alienazione, secondo le procedure previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (artt.60-62).
Gli enti pubblici territoriali, informati dalle soprintendenze di settore, possono esercitare tale diritto entro 60 giorni dalla data di ricezione delle denunce di alienazione da parte delle soprintendenze. Le proposte di prelazione devono essere inoltrate al Segretariato regionale che le trasmette al Ministero accompagnandole con le valutazioni del caso.
Il Segretariato regionale propone alla Direzione generale competente, sentite le soprintendenze di settore, l'esercizio della prelazione da parte del Ministero, oppure comunica la rinuncia ad essa. Inoltra la comunicazione di tale rinuncia anche alla Regione e agli altri enti pubblici territoriali.
Documentazione correlata
Regolamento di organizzazione del Ministero, art. 32 comma 2, lett. d)
Servizio competente
Settore Tutela
Pagina aggiornata il 23/02/2024