Tutte le cose mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti o istituti pubblici, alle persone giuridiche private senza fini di lucro (enti ecclesiastici, fondazioni, ONLUS) che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 50 anni, sono soggette alle disposizioni di tutela e non possono essere alienate (Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 54, comma 2) fino alla conclusione del procedimento di verifica.
Gli enti citati possono chiedere la verifica del patrimonio immobiliare (Codice, art.12) secondo le procedure previste dai decreti interministeriali del 6 febbraio 2004 e del 28 febbraio 2005 (enti pubblici), del 25 gennaio 2005 (persone giuridiche private senza fini di lucro), dall'Accordo MiBAC/CEI dell'8 marzo 2005 (Chiesa cattolica) e dal decreto interministeriale del 22 febbraio 2007 (immobili dello Stato in uso al Ministero della Difesa).
La procedura, dettagliatamente descritta nel sito della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, prevede che l'ente richiedente acceda a questo sito e compili apposite schede secondo modalità stabilite in una preventiva intesa da sottoscrivere con il Segretariato regionale. Per gli enti ecclesiastici le richieste di verifica dell'interesse culturale, per le quali la CEI ha predisposto un apposito sistema informativo, devono pervenire alla Direzione regionale per il tramite dell'incaricato regionale per i beni culturali ecclesiastici della CEI (vedi anche il sito www.chiesacattolica.it).
In base alla documentazione inviata sia con procedura telematica che in copia cartacea, la Commissione regionale per il patrimonio culturale esprime formalmente, sia sulla scheda informatica che con l'emissione di un apposito decreto, la dichiarazione d'interesse culturale oppure dichiara la mancanza d'interesse.
Il procedimento si conclude con la notifica del decreto e la sua trascrizione - a cura delle soprintendenze - presso il competente Ufficio del registro della pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio. Il bene non riconosciuto d'interesse viene liberato da ogni vincolo.
Documentazione correlata
Regolamento di organizzazione del Ministero, art. 39, comma 2, lett. a)
Decreto interministeriale 6 febbraio 2004 come modificato dal decreto interministeriale 28 febbraio 2005
Decreto ministeriale 25 gennaio 2005
Accordo MiBAC/CEI, 8 marzo 2005
Decreto interministeriale 22 febbraio 2007
Settore competente
Settore Tutela
Pagina aggiornata il 23/02/2024